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Congedo Covid per figli in quarantena: le ultime indicazioni dall’INPS

Giusy Pappalardo • 22 Dicembre 2021

congedo-covid-figli-quarantena-inpsL’Inps, con la circolare del 17 dicembre 2021/189 fornisce chiarimenti utili circa il Congedo Covid per figli in quarantena ed i casi di incompatibilità con la fruizione.


Si tratta della riedizione del congedo SARS Covid-19 aggiornato dal D.L. n. 146/2021 (art. 9).

Dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021, è in vigore uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”, per agevolare l’utenza a distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).

Congedo Covid per figli in quarantena: le ultime indicazioni dall’INPS

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Casi di incompatibilità

L’INPS ha precisato che il genitore non può fruire del «congedo parentale Sars» nelle giornate in cui l’altro genitore è a casa per pausa contrattuale, perché titolare di un rapporto di lavoro part-time o intermittente (a chiamata).

Eventuali assenze da parte del genitore non convivente con il figlio non rilevano sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente.

Il congedo Sars è incompatibile anche con la contemporanea fruizione, negli stessi giorni, del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.

Incompatibilità del congedo anche in caso di contemporanea fruizione, negli stessi giorni, da parte dell’altro genitore, di riposi giornalieri per lo stesso figlio.

Il testo completo della Circolare

A questo link il testo completo della Circolare dell’INPS.

 

Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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